1. Dopo l'articolo 660 del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 660-bis. - (Molestie persistenti). - Chiunque pone in essere un comportamento intenzionale malevolo e persistente finalizzato a seguire o a molestare un'altra persona con atti ripetuti e intrusivi di sorveglianza che procurano alla vittima fastidi e preoccupazioni, suscitando in essa reazioni ragionevoli di paura o di disagio emotivo, ovvero che limitano la sua libertà personale o che incidono sulla sua salute psico-fisica, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro.
Art. 660-ter. - (Diffida e pericolo di reiterazione). - Qualora ricorra il fondato pericolo di reiterazione del reato da parte di un molestatore già denunciato per il reato di cui all'articolo 660-bis, la vittima delle molestie persistenti può chiedere all'autorità competente la diffida formale dell'indagato.
La diffida formale è notificata all'indagato a norma degli articoli da 148 a 171 del codice di procedura penale.
Se l'indagato commette nuovi atti di molestia, nonostante la diffida formale, il reato è perseguibile d'ufficio e, in questo caso, la pena della reclusione è raddoppiata a quattro anni e la multa è aumentata fino a 40.000 euro.
I soggetti condannati per il reato di cui all'articolo 660-bis possono essere inseriti, su decisione dell'autorità giudiziaria competente, in programmi di recupero attuati presso strutture specializzate».
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.